Liste d’attesa

Come TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO E DELL’ANZIANO APS – LEGNAGO (ETS ISCRITTO AL RUNTS)

Abbiamo fatto una lunga esperienza nel campo delle liste di attesa. Ci siamo inventati  ex novo una procedura che è risultata vincente. Ad oggi contiamo il 100 per 100 di risultati positivi su 142 istanze. Tutte le Cittadine e i Cittadini che si sono rivolti ai nostri servizi, hanno finalmente ottenuto ciò di cui avevano estremo bisogno.

Interventi, cure, esami e controlli e visite che attendevano un appuntamento, a volte,  da un anno e più, hanno finalmente avuto ascolto.

Ora abbiamo la necessità di aggiustare il “tiro”. Per prima cosa togliamo la modulistica dal sito, in quanto abbiamo constato che se n’è fatto un uso improprio.

Pertanto, vi chiediamo di rivolgervi alle nostre strutture: sede di Via 24 Maggio 10  – LEGNAGO e, tra non molto anche, al nostro PUNTO DI ACCOGLIENZA presso l’ingresso del “Mater Salutis” – Ospedale di LEGNAGO.

Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282 (Finanziaria 2006)– che vieta la sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni  Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002

Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, art. 3, comma 13 “Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda, unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività  di libera professione intramuraria (ossia, a pagamento!) si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato. 

IMPORTANTE !!

Preliminarmente è opportuno chiarire che il medico prescrittore
(che sia di medicina generale-MMG, pediatra di libera scelta-PLS, ecc…) 
deve obbligatoriamente e precisamente indicare sul ricettario la classe di priorità (UBDP):

Cosa vuol dire priorita UBDP?

Alcuni Medici di Medicina Generale, asseriscono che per i controlli non si può definire il codice di priorità.

FALSO! Non accettate questa assurda tesi.